(massima n. 1)
In materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, non può legittimare un'azione dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell'immobile. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento alla locazione di un terreno, del quale era stata convenuta contrattualmente la destinazione quale discarica di rifiuti solidi urbani, di talché la restituzione del bene non poteva prescindere dall'inevitabile deterioramento conseguente all'uso pattuito).