(massima n. 1)
In tema di convalida di negozio annullabile, ove da quest'ultimo derivino effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte svantaggiosi per ciascuna delle parti, l'iniziativa assunta da una di esse per la realizzazione del programma negoziale negli aspetti a sé favorevoli comporta la convalida dell'intero negozio solo se, in relazione alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto di interessi complessivamente concordato dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad evidenziare la sua volontā di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui, trovando applicazione il principio secondo il quale il vizio che colpisce una parte del contratto comporta la caducazione dell'intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di suo contenuto affetta da invaliditā. (Nella specie, relativa a lodo arbitrale irrituale, la parte aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme liquidate a suo favore dagli arbitri, riservandosi, contestualmente, di impugnare la decisione arbitrale; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che tali dichiarazioni di volontā non potessero essere considerate aprioristicamente incompatibili, cessando le sentenze impugnate).