(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassativitā e la specificitā del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito. (Nella specie, il ricorrente aveva denunciato come violazione delle norme sulla confessione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., la mancata considerazione da parte del giudice di merito di una dichiarazione confessoria resa dalla controparte; la Corte, ritenuto che tale vizio costituisca un vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso).