(massima n. 1)
Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, c.p.c.; sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c..