(massima n. 1)
L'art. 398, quarto comma, c.p.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali sul processo "giusto" e di "ragionevole durata", al fine di scongiurare condotte processuali dilatorie e di evitare ingiustificati ritardi nella definizione del giudizio, non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione per revocazione sia "manifestamente infondata".