(massima n. 1)
Quando le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano inteso determinare il prezzo rinviando alla misura stabilita da una norma, anche secondaria, č riservato al giudice del merito accertare, attraverso le regole legali di ermeneutica, se tale rinvio debba ritenersi fisso (nel qual caso le modifiche sopravvenute dell'atto normativo richiamato sono senza effetto sui patti contrattuali) ovvero mobile (nel qual caso le modifiche sopravvenute dell'atto normativo producono automaticamente effetti sui patti contrattuali). (Nella specie, la C.S. ha reputato corretto l'operato del giudice di merito, il quale aveva attribuito preminente rilievo alla lettera del contratto, nel quale si stabiliva di ancorare il prezzo della fornitura di energia elettrica a quello fissato da una delibera dell'AEGG "e successive modifiche ed integrazioni").