(massima n. 1)
Poiché il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all'art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c., impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei passi salienti, il suddetto requisito non è soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d'impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti più rilevanti e, quindi, un'individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità.