(massima n. 1)
Nel caso di risoluzione, per inadempimento dell'appaltatore, di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un immobile su fondo del committente, č facoltā di quest'ultimo, il quale non ritenga di poter utilizzare il manufatto, chiedere la demolizione dello stesso ovvero il risarcimento del danno pari al costo dei lavori a tale scopo necessari. Se invece il committente intenda ritenere le opere, divenute di sua proprietā per accessione, e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio, senza che trovi applicazione, nella specie, la preclusione del rimedio della risoluzione, prevista in tema di compravendita dall'art. 1492, terzo comma, c.c., per l'ipotesi in cui il compratore abbia alienato o trasformato il bene consegnato, dal momento che tale norma, dettando una peculiare disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta, non č espressione di un principio generale in materia di risoluzione del contratto.