(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza. (In applicazione di questo principio, in una controversia nella quale si faceva questione della riduzione della rendita catastale rispetto a quella applicata dagli Uffici finanziari, la S.C., annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rilevato che il documento attestante l'avvenuta riduzione avrebbe potuto essere acquisito tempestivamente con l'ordinaria diligenza, trattandosi di un certificato acquisibile a semplice richiesta presso un ufficio pubblico, e relativo ad una situazione nota al contribuente, che aveva proposto la riduzione della rendita e non aveva ricevuto notizia della determinazione della rendita definitiva nei dodici mesi successivi, così come prescritto dall'art. 1, comma secondo, del d.m. Finanze del 19 aprile 1994, n. 701).