(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilitą di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma č solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, il ricorso aveva erroneamente indicato in rubrica l'art. 112 c.p.c., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtą si doleva della carenza assoluta di motivazione sul punto controverso).