(massima n. 1)
L'errore di fatto cd. revocatorio č l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui veritā č incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui veritā sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo ed, altresė, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario).