(massima n. 2)
In tema di appalto, al fine di individuare la fattispecie prevista dall'art. 1661, secondo comma, c.c., relativa alle variazioni del progetto, che importano "notevoli modificazioni della natura dell'opera", con conseguente inapplicabilità dello "jus variandi" del committente di cui al primo comma del citato art. 1661, occorre aver riguardo allo sconvolgimento del piano originario delle opere, che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere e trova concretezza in base a specifici parametri, correlati all'entità materiale e tecnica degli interventi di modifica o alla loro consistenza economica. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che le varianti eseguite, nell'ambito dei lavori di costruzione di sei appartamenti e altrettanti posti auto, integrassero notevoli modificazioni della natura delle opere sia in assoluto, sia in rapporto all'economia dell'appalto).