(massima n. 1)
In tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 c.c., essendo espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché, il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne pił il titolo; alla natura contrattuale della relativa responsabilitą consegue altresģ che il risarcimento del danno, provocato dal citato inadempimento, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non in quello, quinquennale, di cui agli artt. 2947, primo comma, c.c. (non versandosi in materia di fatto illecito extracontrattuale) ovvero 2948, primo comma, n. 3, c.c. (che ha riguardo ai corrispettivi del godimento della cosa).