(massima n. 1)
La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c.- (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto insussistenti le condizioni per far luogo all'invocata revocazione, avendo il giudice di merito accolto la domanda di rivendicazione della titolarità di una servitù di passaggio sul rilievo dell'infondatezza della sollevata eccezione di estinzione per mancato uso ventennale della servitù e sull'acquisita non contestazione dei fatti costitutivi dello stesso diritto di servitù).