(massima n. 1)
La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalitā dell'amministratore č vizio che attiene alla regolaritā formale del precetto, e non riguarda i presupposti dell'azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev'essere fatto valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l'opposizione all'esecuzione.