(massima n. 1)
La presunzione prevista dall'art. 1352 c.c. a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., ed in particolare a seguito di una corretta e motivata ricostruzione della volontà delle parti, ad una interpretazione certa di segno contrario rispetto alla previsione normativa.