(massima n. 1)
Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare. (Nella specie, il giudice di merito aveva dichiarato simulata una vendita immobiliare e contestualmente revocato ex art. 2901 c.c. il successivo trasferimento del bene dal simulato acquirente ad un terzo; quest'ultimo aveva impugnato per revocazione la sentenza, adducendo di avere rinvenuto documenti dai quali emergeva il reale prezzo del trasferimento, idoneo a dimostrare la sua buona fede e l'"inscientia damni"; il giudice adito tuttavia, rilevato che la domanda di revocazione era stata trascritta prima dell'acquisto del terzo, ha ritenuto tale circostanza di per sé idonea a dimostrare la mala fede del terzo ed ha rigettato la revocazione per irrilevanza dei nuovi documenti. La S.C. ha confermato tale decisione).