(massima n. 1)
Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare al formalismo convenzionale, anche tacitamente; la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessitą di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontą di mantenere il suddetto patto.