(massima n. 1)
Data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell'uso della forma scritta pattuita per l'esercizio del recesso dal rapporto di agenzia non è estensibile — in mancanza di un'espressa previsione contrattuale — all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.