(massima n. 2)
In tema di contratto d'agenzia, la deduzione relativa all'esclusione di un determinato rapporto dall'applicazione della regola dello "star del credere", non ha natura giuridica di eccezione in senso stretto ma esclusivamente di argomentazione difensiva, essendo diretta ad escludere che un fatto specifico, tempestivamente allegato, possa dare origine al diritto dedotto in giudizio. Tale deduzione, pertanto, può essere formulata in qualsiasi fase del giudizio di primo e di secondo grado, anche oltre i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e, quindi, anche in comparsa conclusionale ed in grado di appello, senza incorrere nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c..