(massima n. 1)
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno. (Nella specie, le S.U. hanno, sul punto, confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo cui – in presenza di danni causati da esondazioni del fiume Tevere, riconducibili in alcuni casi alla natura dei luoghi e negli altri casi alla costruzione di una diga per il funzionamento di un impianto idroelettrico – la società titolare di detto impianto doveva rispondere dei danni in misura dell'80 per cento, mentre il restante 20 per cento era da attribuire alla formazione spontanea di un isolotto nell'alveo del fiume).