(massima n. 1)
L'esercizio del potere del giudice, davanti al quale è proposta la revocazione, di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., presuppone la pendenza di tale termine al momento della decisione sull'istanza di sospensione formulata dalla parte interessata, con la conseguenza che il giudice della revocazione non deve concedere la richiesta sospensione allorché il termine medesimo risulti ormai scaduto, e ciò anche nel caso in cui egli ritenga la domanda di revocazione non manifestamente infondata; pertanto, il provvedimento di sospensione, eventualmente concesso a termine già scaduto, è radicalmente nullo e improduttivo dell'effetto sospensivo, per contrasto con il divieto generale di sospensione o proroga dei termini perentori, quali sono quelli stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione.