(massima n. 1)
In tema di distanze legali, l'obbligo di tenere la nuova costruzione a distanza di tre metri dalla soglia della veduta obliqua esistente nel fabbricato del vicino trova applicazione, a norma dell'art. 907, terzo comma, c.c., non solo in caso di costruzione in appoggio, ma anche nell'ipotesi (di specie) di costruzione in aderenza al muro sul quale si apre detta veduta.