(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata emessa dal giudice di pace, affermando che questi, ricollegando il risarcimento del danno per illegittima sospensione della patente di guida al solo elemento oggettivo della illegittimità dell'ordinanza, in difetto di allegazione e prova in relazione all'elemento soggettivo della P.A. e ai concreti profili di danno effettivamente patito, aveva violato i principi informatori della materia).