(massima n. 1)
In tema d'indebito arricchimento della P.A., il professionista che abbia eseguito un progetto per un'opera pubblica condizionata alla concessione di un finanziamento da parte di un ente terzo, con accettazione della condizione della rinuncia al compenso in caso di mancato conferimento del finanziamento, in ipotesi di nullità del contratto, non ha diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 2041 c.c., solo perché il suo progetto sia stato allegato alla richiesta di finanziamento, in quanto, nel vigore della più rigorosa disciplina normativa introdotta dalla legge n. 64 del 1986 – che ha previsto uno specifico procedimento che l'Amministrazione richiedente deve seguire per ottenere l'approvazione dei progetti delle opere che intende realizzare e per conseguire i necessari finanziamenti – il mero invio del progetto, cui la P.A. non può sottrarsi senza violare l'art. 1357 c.c., non costituisce riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione professionale eseguita.