(massima n. 2)
Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, c.p.c., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese.