(massima n. 1)
Negli arbitrati per l'esecuzione di lavori pubblici, cui sia applicabile il d.P.R 16 luglio 1962, n. 1063, la nomina come arbitro da parte del committente di un avvocato del libero foro, invece che di un soggetto appartenente alle categorie individuate dall'art. 45 del d.p.r. citato, non configura l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 829 c.p.c., la quale riguarda l'incapacità ad essere arbitro di cui all'art. 812 c.p.c., ma quella prevista dal n. 2 della stessa disposizione, per essere la nomina avvenuta in modo difforme da quanto disposto dalla norma al caso applicabile; ne deriva che tale violazione deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo.