(massima n. 1)
Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'ereditā - la quale determina la perdita del diritto all'ereditā ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia č inammissibile.