(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento nei contratti sinallagmatici, il giudice - alla luce dei criteri legali e, primo fra tutti, quello dell'esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione, non potendosi invocare a giustificazione l'altrui errore, ove agevolmente rilevabile e rimediabile senza dover sopportare sforzi o costi sproporzionati al risultato - deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e, segnatamente, delle eventuali negligenze di entrambe le parti, l'una nei confronti dell'altra, non essendo sufficiente che abbia riguardo alla condotta, ancorché negligente, di una sola di esse. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato l'inadempimento del conduttore, per il mancato pagamento di quattro annualitą dei canoni di locazione, sul presupposto che il locatore non lo aveva informato circa le mutate modalitą di adempimento, che non erano pił quelle della diretta trattenuta sullo stipendio dell'importo dei canoni, come inizialmente convenuto, senza, tuttavia, valutare in concreto se per il conduttore stesso fosse comprensibile, in base alla lettura delle buste paga, che quella specifica trattenuta a titolo di canone locatizio era venuta meno).