(massima n. 1)
Il comportamento della parte soccombente che, all'atto della notifica della sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva e del pedissequo precetto intimato per il pagamento delle somme dovute a termini della sentenza medesima, abbia invitato la controparte ad operare la compensazione del credito fatto valere mediante il citato atto di precetto con la maggiore somma della quale essa sia creditrice ed a restituire la differenza, non può assumere l'univoco significato di una libera, totale e incondizionata accettazione del "decisum" e quindi di una acquiescenza preclusiva, ex art. 329 c.p.c., del diritto di impugnazione, trattandosi di comportamento ispirato alla finalità di evitare l'esecuzione intimata con l'atto di precetto.