(massima n. 1)
In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non trova applicazione nel caso, contemplato dall'art. 1054 c.c., di costituzione della servitù di passaggio in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione a titolo oneroso. Ciò in quanto l'art. 1054 c.c. disciplina una fattispecie particolare, diversa da quelle di cui all'art. 1051 c.c., il quale, pertanto, può trovare applicazione solo nel caso in cui l'altra non possa operare.