(massima n. 1)
L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione. (Nella fattispecie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha escluso la colpa dell'Amministrazione sia per la iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo dell'imposta dovuta in base ad accertamento non definitivo, poi annullato dal giudice tributario, costituendo l'iscrizione un atto dovuto ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, sia per la richiesta della concessione di garanzia ipotecaria, al fine di sospendere la riscossione dell'imposta, apparendo tale cautela giustificabile per l'elevato importo del credito).