(massima n. 1)
In tema di giudizio di opposizione all'esecuzione, una volta concluso il verbale di udienza nella contumacia dell'opposto e con il rinvio per conclusioni sull'istanza degli opponenti diligentemente presenti all'udienza, non č consentito riaprire il verbale stesso in assenza delle parti in precedenza ritualmente presenti ed ammettere, sempre in tale assenza, la produzione di documenti che si rivelino poi decisivi (quale, nella specie, la sentenza resa a conclusione del processo di merito nel cui corso si era formato il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione opposta), atteso che tanto viola il diritto di difesa degli attori opponenti.