(massima n. 1)
La nullitą del contratto o della singola clausola contrattuale, per l'impossibilitą della cosa o del comportamento che ne forma oggetto, richiede che tale impossibilitą, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficoltą, pił o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione č diretta. Ne consegue che tale impossibilitą nel contratto di appalto di opera pubblica non sussiste, qualora vi sia un mero impedimento tecnico, riconducibile al comportamento non collaborativo di una delle parti del rapporto che ometta quanto necessario per rendere possibile la prestazione ostacolando in maniera non oggettivamente irrimediabile il risultato cui essa č diretta; pertanto, qualora la stazione appaltante non provveda ad eliminare dette carenze, gli effetti non sono regolati dagli artt. 1346 e 1418 c.c., ma dall'art. 1207 c.c., vertendosi in un ipotesi di "mora credendi".