(massima n. 1)
Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 c.p.c., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nonché dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza di tale termine, il cui inutile decorso comporterà, pertanto, l'efficacia dell'estinzione. Nel caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile.