(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui due parti siano costituite in appello col ministero del medesimo difensore e la sentenza contenga una pronuncia di condanna di rifusione delle spese in favore di entrambe, la censura relativa a tale statuizione, fondata sul rilievo che solo una di esse sia da ritenere formalmente vittoriosa, a pena d'inammissibilitą del ricorso, deve contenere l'indicazione analitica, nella complessiva ed unitaria liquidazione compiuta dal giudice, dell'incidenza delle spese relative alla posizione della parte che si assume non ne abbia diritto.