(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di merito di accertare il presupposto dell'importanza dell'inadempimento, richiesto dall'art. 1455 c.c., al fine della pronunzia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato, anche in difetto di un'espressa indagine diretta all'individuazione di tale presupposto, allorquando dal complesso della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi che incidevano in maniera rilevante sull'equilibrio contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto grave l'inadempimento del promissario acquirente di un immobile, il quale, nonostante fossero decorsi sette anni dal termine fissato dalle parti per la stipula del contratto definitivo e fosse gią immesso nel possesso del bene compromesso, non aveva ancora corrisposto il prezzo complessivo, provvedendo al pattuito accollo del mutuo acceso sull'immobile).