(massima n. 1)
La compensazione estintiva di un'obbligazione accertata con decisione passata in giudicato non può essere opposta dal debitore se il credito opposto in compensazione sia sorto anteriormente alla formazione del giudicato, che preclude l'efficacia dei fatti estintivi od impeditivi ad esso contrari, ma può esserlo soltanto se il credito sia sorto successivamente. (Nella fattispecie, il debito del ricorrente era stato accertato con sentenza passata in giudicato, con cui era stata anche respinta l'eccezione di compensazione, mentre i fatti costitutivi del credito erano anteriori al fallimento in cui il ricorrente si era insinuato, conseguendovi l'ammissione con sentenza resa in base a transazione con la curatela).