(massima n. 1)
La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l'esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell'omesso rilascio del nulla-osta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni).