(massima n. 1)
Se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo una relazione di alternativitā tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, il giudice d'appello aveva ridotto la liquidazione compiuta dal giudice di primo grado, senza condannare - ritenendo non proposta alcuna domanda al riguardo - il danneggiato alla restituzione di quanto percepito in eccesso dall'assicuratore, il cui ricorso in cassazione č stato dalla S.C. dichiarato inammissibile in base al principio di cui alla massima).