(massima n. 1)
Avendo il testatore il potere che gli deriva dall'art. 734 c.c. di dividere i suoi beni tra gli eredi nel modo che egli ritenga pił opportuno al fine di prevenire tra loro le occasioni di liti, col solo limite del rispetto del diritto dei legittimari, č da ritenere che entro tale limite sia consentito al medesimo testatore di comporre e di integrare le singole quote concrete dell'asse ereditario includendo nell'una di esse pił beni, immobili o mobili, che nell'altra, senza la osservanza delle norme di cui agli artt. 728, 741 e 751 c.c. che sono stabilite in ipotesi di divisione, comportante la necessitą di conguaglio in senso tecnico-giuridico e di operazioni preliminari alla divisione, assolutamente diversa dalla divisio inter liberos di cui al citato art. 734 c.c.