(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile della P.A., l'imputazione della responsabilità può discendere dall'adozione e dall'esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri della negligenza e dell'imperizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i danni subiti da un docente in conseguenza di un provvedimento di divieto dell'esercizio della libera professione di ingegnere annullato in sede di ricorso gerarchico, pur essendo stato accertato che la revoca dell'autorizzazione alla libera professione era stata adottata in base a comportamenti del docente che avevano causato la reazione del preside intesa a tutelare le esigenze dell'insegnamento e comportato anche l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'insegnante).