(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimitā un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello č tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimitā il compito di svolgere un'attivitā di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.