(massima n. 1)
Ai fini di cui all'art. 2047 c.c., per affermare o escludere la capacitā di intendere e di volere di un minore d'etā, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non č tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalitā del fatto e l'etā del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre).