(massima n. 1)
La tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimitą ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. in quanto non si tratta della errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilitą ma dell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione.