(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, il mezzo di tutela del creditore pignorante a fronte della mancata riunione del suo pignoramento ad altro successivo č costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la quale, ove nella procedura determinata dal pignoramento successivo sia giā intervenuta l'assegnazione del credito, puō esperirsi proprio nei confronti dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva qualificato la domanda di accertamento della nullitā o illegittimitā dell'ordinanza di assegnazione come opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e non giā come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza erronea di dichiarare inefficace detta ordinanza di assegnazione, lā dove, invece, avrebbe dovuto - alla stregua di quanto poi deciso nel merito dalla stessa S.C., ex art. 384 c.p.c. - pervenire ad una declaratoria di preclusione dell'impugnazione dell'ordinanza medesima, per la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del citato art. 617 c.p.c.).