(massima n. 1)
In tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d'appello riformi parzialmente una sentenza di primo grado, che abbia rigettato integralmente la domanda o le domande della parte attrice con gravame delle spese a carico di quest'ultima, confermandola nel resto senza provvedere con un'espressa statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, la statuizione di conferma del giudice d'appello non può essere considerata come implicitamente confermativa della statuizione sulle spese di primo grado, risolvendosi altrimenti nell'imposizione delle spese a totale carico della parte parzialmente vittoriosa, ma deve ritenersi che la sentenza di secondo grado abbia omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado. Ove, invece, la riforma parziale abbia riguardato una decisione di primo grado che aveva accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, e si sia concretata nel rigetto parziale dell'unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto della sentenza di primo grado bene può essere intesa come implicita valutazione da parte del giudice d'appello nel senso che il ridotto accoglimento dell'unica domanda o di alcune domande comunque non integra ragione per compensare in tutto od in parte le spese, sì da giustificare che esse restino a carico della parte convenuta.