(massima n. 1)
Pur nell'assenza di una particolare previsione nella legge 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro č applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.