(massima n. 1)
Nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento, l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative - un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 c.c., si sia attivata per ottenere il finaziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 c.c., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c..