(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilitą con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito. Ne consegue che č inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica od integrazione dell'originario ricorso, sia che concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l'esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile - ove non siano decorsi i termini - la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il nuovo ricorso, tempestivamente depositato, in quanto il medesimo non aveva natura meramente correttiva o integrativa ma si presentava del tutto distinto e autonomo rispetto al primo ed era regolarmente provvisto dei quesiti di diritto prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis").